L'art. 13 del D.L. n.146/2021, come convertito dalla L n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Ci concentriamo in particolare sugli obblighi formativi dei preposti:
va innanzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
Il nuovo comma 7-ter stabilisce che "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonchè l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni volta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO
"L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della prova pratica e/o della esercitazione applicata richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
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