L'attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 10/03/98 che, a tale scopo, classifica le aziende secondo tre livelli di rischio (basso, medio, elevato). La valutazione del livello del rischio d'incendio dell'azieda viene fatta dal datore di lavoro attraverso il documento della sicurezza. Il 23/02/2011 con lettera circolare nr. 0012653 il dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la formazione ha fornito ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco indicazioni sui programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento. La periodicità di aggiornamento si ritiene necessaria ogni 3 anni.
FF.SIC.28.2022: AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO (solo aziende aderenti allo SDI FonARCom CdO Bergamo)